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Sez. 5, Sentenza n. 9417 del 17/07/2000 (Rv. 538499 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | A favore dei familiari dell'imprenditore - Associazione in partecipazione con esclusivo apporto d'opera da parte dell'associato - Utili distribuiti alle persone indicate nell'art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Indeducibilità.
Stato
decisa il 2000-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538499-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI

In tema di IRPEF ed ILOR sui redditi d'impresa, le somme erogate dall'imprenditore individuale a titolo di partecipazione agli utili, in favore dell'associato che apporti nell'impresa esclusivamente la propria opera, ricadono nei compensi non deducibili, di cui all'art. 59 primo coma del d.P.R. n. 597 del 1973, ove il percipiente sia una delle persone elencate nell'art. 15 terzo comma dello stesso decreto, ancorché non si trovi nella condizione di familiare fiscalmente a carico.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59 com. 1, Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)