Sez. 5, Sentenza n. 17963 del 25/11/2003 (Rv. 568458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | Somme erogate dall'imprenditore in favore dei familiari per l'opera svolta nell'impresa - Deducibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 59, primo comma, del dPR 29 settembre 1973, n. 597 (ed ora dell'art. 62, comma 2, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917), non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dai familiari dell'imprenditore indicati nell'art. 15 del citato dPR n. 597 del 1973 (nella fattispecie, il coniuge), anche qualora si tratti di utili corrisposti ad associato in partecipazione ed a prescindere dal fatto che i familiari stessi siano, o non, a carico dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)