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Sez. 1, Sentenza n. 5129 del 06/04/2001 (Rv. 545666 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Qualificazione giuridica dell'azione - Pronuncia di merito - Configurabilità - Condizioni - Qualificazione giuridica effettuata ai soli fini della competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545666-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La qualificazione giuridica costituisce pronuncia di merito nel solo caso in cui il riconoscimento del rapporto giuridico costituisca contemporaneamente presupposto della competenza e la condizione per l'esercizio dell'azione in modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso, la domanda debba essere rigettata. In tal caso infatti, la pronuncia sulla qualificazione non rappresenta una mera declinatoria della competenza, ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda nel merito. Nel caso invece in cui la qualificazione giuridica dell'azione venga effettuata "incidenter tantum", in funzione cioè della decisione sulla competenza, senza alcuna rilevanza sull'esito definitivo della lite, essa non costituisce una pronuncia di merito, per modo che la sentenza non è impugnabile con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)