Sez. 3, Sentenza n. 4810 del 19/09/1979 (Rv. 401422 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LIMITAZIONE ALL'INTERVENTO PRINCIPALE - DIVIETO DEL NOVUM NEI CONFRONTI DELLO INTERVENTORE - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LIMITAZIONE ALL'INTERVENTO PRINCIPALE - DIVIETO DEL NOVUM NEI CONFRONTI DELLO INTERVENTORE - INAPPLICABILITA.*
L'art 344 cod proc civ, limitando l'intervento in appello a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo, si riferisce al solo intervento principale, il quale, in quanto tende al riconoscimento di un diritto autonomo non identificabile con quello formante oggetto di contestazione tra le parti originarie del processo, comporta l'ampliamento del thema decidendi, sicche nei confronti dello interventore non puo trovare applicazione il divieto del novum in appello, essendo conseguenziale all'intervento stesso la necessita di esaminare le domande nuove.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)