diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 357 del 20/01/1982 (Rv. 418055 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LOCAZIONE - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - INTERVENTO IN APPELLO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418055-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LOCAZIONE - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - INTERVENTO IN APPELLO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di appello relativo a domanda di cessazione della proroga legale della locazione, proposta dal locatore ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253 per la necessità abitativa di un figlio, non è ammissibile l'intervento di quest'ultimo, il quale, per l'art. 4 citato che riconosce solo al locatore il diritto di avanzare l'indicata domanda, non è portatore di alcun interesse tutelabile giuridicamente. (V 3902/81, mass n 414560; (V 4810/79, mass n 401422; (V 2143/78, mass n 391530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)