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Sez. 3, Sentenza n. 8266 del 09/11/1987 (Rv. 455874 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - DIVIETO DEL NOVUM IN APPELLO - INAPPLICABILITÀ ALL'INTERVENTORE.*
Stato
decisa il 1987-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455874-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - DIVIETO DEL NOVUM IN APPELLO - INAPPLICABILITÀ ALL'INTERVENTORE.*

L'art. 344 cod.proc.civ., limitando l'intervento in appello a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo, si riferisce al solo intervento principale, il quale, in quanto tende al riconoscimento di un diritto autonomo non identificabile con quello formante oggetto di contestazione tra le parti originarie del processo, comporta l'ampliamento del thema decidendi, sicché nei confronti dell'interventore non può trovare applicazione il divieto del novum in appello, essendo conseguenziale all'intervento stesso la necessità di esaminare le domande nuove. (nella specie, alla luce del citato principio, la S.C. ha confermato l'ammissibilità dell'intervento in appello dell'assicuratore per far valere, nei confronti dell'assicurato responsabile civile, la sua responsabilità nei limiti del massimale di polizza). (Conf 3902/81, mass n 414560; (Conf 4810/79, mass n 401422).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)