Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/08/2013 (Rv. 628059 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) | Azione di ripetizione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Termine di esercizio - Sospensione feriale - Applicazione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE)
Al termine semestrale contemplato dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l'azione del conduttore diretta a ripetere le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, si applica, per la necessaria tutela del diritto di azione ex art. 24 Cost., la sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in considerazione della brevità della durata del termine e del rilievo che la possibilità di agire in giudizio costituisce l'unico rimedio per far valere il diritto.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)