Sez. L, Sentenza n. 4909 del 13/08/1981 (Rv. 415652 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO.*
Il principio della immediatezza della comunicazione del recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al fatto in base al quale il recesso stesso viene giustificato, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un congruo intervallo di tempo, necessario per la valutazione del fatto stesso e delle sue conseguenze. (V 714/79, mass n 396884; (V 1650/77, mass n 383364; (Conf 1499/75, mass n 375085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)