Sez. 1, Sentenza n. 5220 del 07/03/2007 (Rv. 595774 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Notifica al Procuratore della Repubblica anziché al P.G. presso la Corte d'appello - Nullità - Fondamento - Costituzione del PG - Sanatoria.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La notifica del ricorso per cassazione effettuata al Procuratore della Repubblica anziché al P.G. presso la Corte d'appello, che ha rappresentato l'ufficio del P.M. nel giudizio d'appello, non è inesistente ma nulla, in ragione del collegamento gerarchico tra i due uffici; pertanto, la costituzione in giudizio del P.G. mediante deposito di controricorso ha efficacia sanante ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)