Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 06/10/1988 (Rv. 460034 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE - ACQUISIZIONE AL FALLIMENTO DI BENI POSSEDUTI DA TERZI - ESPERIMENTO DELLE ORDINARIE AZIONI PETITORIE - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE CON DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - INESISTENZA GIURIDICA DEL DECRETO - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE - ACQUISIZIONE AL FALLIMENTO DI BENI POSSEDUTI DA TERZI - ESPERIMENTO DELLE ORDINARIE AZIONI PETITORIE - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE CON DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - INESISTENZA GIURIDICA DEL DECRETO - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
L'acquisizione al fallimento di beni posseduti da terzi, i quali rivendichino la titolarità di un proprio diritto esclusivo incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari, richiede l'esperimento da parte del curatore delle ordinarie azioni petitorie e delle connesse azioni cautelari, mentre esula dalle attribuzioni del giudice delegato e del tribunale fallimentare in Sede di reclamo. Ne consegue che, ove quell'acquisizione sia disposta, anche a titolo meramente cautelare, con decreto di detto giudice fallimentare, il relativo provvedimento si sottrae al ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto è affetto da giuridica inesistenza, per assoluta carenza di potere, denunciabile in ogni tempo o Sede con Azione di nullità. (V 4180/85, mass n 441685; (V 2258/84, mass n 434294).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)