Sez. U, Sentenza n. 2259 del 09/04/1984 (Rv. 434295 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - FATTISPECIE - ACQUISIZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DELEGATO DI BENI O SOMME DI UN TERZO DISSENZIENTE, RITENUTE SPETTANTI AL FALLIMENTO - INESISTENZA GIURIDICA DI DETTO PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - FATTISPECIE - ACQUISIZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DELEGATO DI BENI O SOMME DI UN TERZO DISSENZIENTE, RITENUTE SPETTANTI AL FALLIMENTO - INESISTENZA GIURIDICA DI DETTO PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento (salva la possibilità degli interessati di esperire l'opposizione all'esecuzione di tali decreti, aventi natura di Atti di giurisdizione esecutiva), ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento (nella specie, saldo attivo di conto corrente, che la banca depositaria disconosceva come dovuto per effetto di compensazione con un credito verso il fallito). In tale seconda ipotesi, pertanto, il provvedimento del giudice delegato deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni Sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. (V 1643/74, mass n 369810).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)