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Sez. 5, Sentenza n. 11934 del 16/02/2016 Cc. (dep. 21/03/2016) Rv. 266429 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Applicazione di misura di sicurezza - Assenza dei presupposti di legge - Conseguenze - Annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266429-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento, qualora venga impugnata una pronuncia con cui il giudice, nel recepire l'accordo delle parti, abbia anche disposto una misura di sicurezza al di fuori dei presupposti di legge, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla predetta, erronea statuizione. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva disposto nei confronti del ricorrente anche l'assegnazione ad una colonia agricola, non consentita, invece, poichè la pena concordata rientrava nei limiti di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)