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Sez. L, Sentenza n. 12227 del 03/07/2004 (Rv. 574095 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Sovrintendenti - Obbligo assicurativo antinfortunistico - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574095-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

Il requisito della manualità delle mansioni non è indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico dei lavoratori subordinati, rilevando invece il fatto oggettivo dell'esposizione a rischio, che è riscontrabile anche in relazione a lavoratori che, per la loro qualità di sovrintendenti, siano costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si trovino apparecchi o impianti costituenti una fonte di rischio, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)