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Sez. L, Sentenza n. 13721 del 19/09/2002 (Rv. 557465 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Contratto di agenzia - Diritto alle provvigioni sugli affari conclusi - Accertamento giudiziale - Ordine di esibizione delle scritture contabili della ditta preponente - Legittimità - Portata - Limiti - Condizioni - Mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di ordinare l'esibizione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557465-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)