Sez. 3, Sentenza n. 19054 del 12/12/2003 (Rv. 568847 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Ordine di esibizione di un documento - Facoltà discrezionale del giudice di merito - Omesso esercizio - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)