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Sez. 4, Sentenza n. 30615 del 09/05/2024 Ud. (dep. 25/07/2024) Rv. 286884-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità della condotta oggetto dei due giudizi - Eventi diversi - Violazione del divieto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286884-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identità della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne è derivato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che ricorresse il divieto di un secondo giudizio ad oggetto la contestazione del delitto di omicidio colposo per la morte di un lavoratore esposto ad amianto nei confronti di imputato già giudicato con sentenza irrevocabile per disastro innominato ex artt. 437, commi 1 e 2, e 449 cod. pen., il cui evento era stato individuato nell'incremento dell'insorgenza di malattie asbesto-derivate tra i lavoratori operanti all'interno di uno stabilimento).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)