Sez. 4, Sentenza n. 38523 del 20/11/2025 Ud. (dep. 28/11/2025) Rv. 288884-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Giudizio per il medesimo fatto definito con sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. - Preclusione - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" non opera nel caso in cui il precedente giudizio, relativo al medesimo fatto, sia stato definito, sia pure erroneamente in relazione all'epoca di esercizio dell'azione penale, con sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen., non sussistendo, in tal caso, la possibilità di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ritenuto infondata l'addotta violazione del divieto di "bis in idem", sul rilievo che il primo giudizio, relativo ad identica imputazione per furto aggravato di energia elettrica, era stato irrevocabilmente definito con sentenza ex art. 649 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)