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Sez. 2, Sentenza n. 2375 del 12/11/1970 (Rv. 348594 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI MANUTENZIONE CONTRO UN CONCESSIONARIO DELLA PA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DI OPERE PREVISTE E NECESSARIE PER LA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348594-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI MANUTENZIONE CONTRO UN CONCESSIONARIO DELLA PA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DI OPERE PREVISTE E NECESSARIE PER LA CONCESSIONE.*

Perche l'atto del privato, costituente turbativa del possesso, si sottragga all'Esercizio dell'Azione di manutenzione non e sufficiente che esso sia dipendente da un provvedimento della pubblica amministrazione (quale l'attuazione e lo sfruttamento di una concessione amministrativa), ma occorre che tale atto rientri nell'ambito dei poteri conferiti e piu precisamente che si tratti di fedele esecuzione di opere necessariamente connesse con l'utilizzazione della concessione specificamente preordinate e contemplate nella concessione stessa. (V 1672'69 mass 340622 438'67 mass 326368 2093'66 mass 324081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)