Sez. U, Sentenza n. 6228 del 09/07/1997 (Rv. 505865 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro - Condizioni - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie relativa a rapporto formalmente di lavoro autonomo con società privata ma prospettato come rapporto di impiego con la Regione Molise.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge; la natura pubblicistica dell'impiego - che non è esclusa né dalla mancanza di un formale atto di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine, bastando che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio - non viene meno neanche quando, per l'espletamento del pubblico servizio, l'ente adoperi anche, per economia, beni strumentali non propri o si giovi della collaborazione di persone estranee alla propria organizzazione, ma soltanto quando il servizio venga affidato in appalto a terzi, oppure se venga svolto con una distinta organizzazione, improntata a criteri di economicità, salvo il caso, però, in cui sia configurabile la violazione del divieto di intermediazione di manodopera. (Nella specie, l'attrice aveva affermato che, benché assunta da una società privata con contratto "di lavoro autonomo", in realtà aveva reso le proprie prestazioni lavorative presso la Regione Molise, in posizione di subordinazione, con sottoposizione ad orario di lavoro e ad ordini di servizio emanati da organi della Regione, dalla quale provenivano anche i mezzi per lo svolgimento del lavoro e i fondi per la retribuzione; la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)