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Sez. U, Sentenza n. 6154 del 30/05/1991 (Rv. 472458 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Ente pubblico non economico - Violazione del divieto - Costituzione di un rapporto di pubblico impiego - Accertamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472458-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

Nella controversia promossa dal lavoratore subordinato, per denunciare la violazione da parte di un ente pubblico non economico del divieto di intermediazione nell'assunzione di mano d'opera e reclamare la propria qualità di dipendente dell'ente medesimo, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l'accertamento della costituzione di un rapporto di pubblico impiego alla data del verificarsi della inosservanza di detto divieto, senza che ciò implichi sconfinamento in poteri riservati all'autorità amministrativa, posto che l'inosservanza stessa produce "ope legis" la sostituzione dell'interponente all'interposto nella qualità di datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)