Sez. U, Sentenza n. 7338 del 09/08/1996 (Rv. 499096 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici non economici - Qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro - Condizioni - Devoluzione della controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nelle controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici non economici, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro resta determinante l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, senza che rilevi né l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato, né la mancanza di un formale atto di nomina, né, infine, la diversa qualificazione del rapporto, da parte dell'ente pubblico, o l'apposizione di termini di durata della prestazione lavorativa. Al contrario, il rapporto di lavoro con i menzionati enti può essere qualificato privato quando il lavoratore risulti inserito non nella struttura dell'ente, ma in un'organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, oppure quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista dalla legge. Ne consegue che la domanda con la quale il prestatore di lavoro tenda ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'ente pubblico (nella specie, l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura), nonché la reintegrazione in servizio, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente stesso, è, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, sottratta alla giurisdizione ordinaria ed affidata a quella esclusiva del giudice amministrativo (pronunzia relativa a fattispecie precedente all'entrata in vigore del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)