Sez. 3, Sentenza n. 3862 del 25/08/1977 (Rv. 387540 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Per il principio della contestualita ed unitarieta della prova testimoniale, condizione essenziale per l'ammissione di tale prova in appello e, a norma dell'art 345 cod proc civ, il requisito della novita, concretantesi nell'esigenza che la prova stessa verta su circostanze di fatto del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto della prova gia espletata in primo grado, di guisa che si possa escludere che l'indagine sollecitata in grado di appello sia diretta a rimuovere o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esauritasi, ovvero a contraddire o a modificare le risultanze gia acquisite. (Conf 194/74, mass n 367786; (Conf 65/72, mass n 355752; (Conf 921/71, mass n 350836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)