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Sez. L, Sentenza n. 3573 del 17/07/1978 (Rv. 393073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - REQUISITO DELLA NOVITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - REQUISITO DELLA NOVITA - NOZIONE.*

Il requisito della "novita", per l'ammissione di mezzi di prova in grado di appello, si concreta, nel caso di prova testimoniale, nell'esigenza che essa verta su circostanze non aventi alcuna connessione con quelle che costituirono oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado, in modo da doversi escludere che l'indagine sollecitata in secondo grado sia diretta a riproporre o a rinnovare quella gia espletata ovvero a contrastarne o a modificarne le risultanze. (Conf 3862/77, mass n 387540; (Conf 1108/77, mass n 384757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)