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Sez. 2, Sentenza n. 65 del 10/01/1972 (Rv. 355752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE.*

Per il principio della contestualita ed univocita della prova testimoniale, condizione essenziale per l'ammissione di tale prova in appello e, a norma dell'art 345 cod proc civ, il requisito della novita, concretantesi nell'esigenza che la prova verta su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto della prima prova, gia espletata in primo grado, in guisa che si possa escludere che l'indagine sollecitata in grado di appello sia diretta a rimuovere o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esauritasi, ovvero a contraddire o a modificare le risultanze gia acquisite. (Conf 278'71, mass n 349750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)