Sez. L, Sentenza n. 3224 del 06/04/1996 (Rv. 496844 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mutilato o invalido civile - Assegno di invalidità ex art.13 legge 118 del 1971 - Riduzione della capacità lavorativa - Art. 9, secondo comma, decreto legislativo n. 509 del 1988 - Interpretazione - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Applicazione della precedente disciplina - Limiti - Condizioni - Domande presentate prima del 12 marzo 1992 - Raggiungimento entro lo stesso termine dell'incapacità in sede giudiziaria o amministrativa lavorativa secondo la vecchia misura - Sufficienza - Accertamento del requisito sanitario in epoca successiva - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La regola della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, fissata dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, quale requisito sanitario per l'assegno di invalidità in favore dei mutilati e invalidi civili, anteriormente alla modifica introdottavi dal primo comma dell'art. 9 del d.lgs 21 novembre 1988, n.508, che allo stesso fine ha elevato la soglia di incapacità al settantaquattro per cento, continua a trovare applicazione, a seguito (ed in considerazione delle ragioni) della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 1995, che ha dichiarato illegittimo il secondo comma del menzionato articolo 9, nella parte in cui non prevede l'applicazione della più favorevole previsione precedente anche nel caso in cui il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata prima dell'entrata in vigore delle nuove più severe disposizioni (e quindi prima del 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, pubblicato in G.U. del 26 febbraio 1992), sia intervenuto da parte delle competenti commissioni sanitarie posteriormente a tale data, limitando tale applicazione al solo caso di accertamento precedente, - nei confronti di coloro che, avendo presentato la domanda per conseguire l'assegno prima della data dell'entrata in vigore del menzionato decreto ministeriale abbiano raggiunto anteriormente alla data suddetta la soglia di riduzione della capacità lavorativa secondo il precedente parametro, restando invece soggetti alla nuova disciplina tutti coloro che abbiano presentato domanda successivamente o, avendola presentata anteriormente, non abbiano raggiunto prima del 12 marzo 1992, il limite di incapacità previsto dalla vecchia e più favorevole disciplina. L'applicazione della quale non è invece condizionata né dal momento né dalla sede, giudiziaria o amministrativa, in cui il requisito sanitario viene accertato, trattandosi (come riconosciuto anche nella sopraindicata sentenza costituzionale e come fatto palese dalle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, circa la decorrenza della prestazione) di accertamento che nel sistema della legge in ultimo menzionata ha natura puramente dichiarativa della fattispecie del diritto, in relazione all'elemento centrale costituito da uno stato di invalidità non inferiore ad una certa misura.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)