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Sez. L, Sentenza n. 8919 del 13/04/2007 (Rv. 596186 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Prestazione di servizi di "accudienza" ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Natura autonoma del rapporto per previsione legislativa - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere autonomo o subordinato del rapporto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596186-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668) per l'espletamento dei servizi (cosiddetti di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dal citato art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale, mediante l'esplicitazione di una motivazione logica ed adeguata, era stato accertato che il rapporto di lavoro si era svolto concretamente con le caratteristiche del lavoro subordinato, in quanto il lavoratore addetto ai servizi in questione non aveva avuto alcun margine di discrezionalità nello svolgimento delle sue mansioni, essendo risultato che il lavoro era stato del tutto eterodiretto dal capostazione).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)