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Sez. U, Sentenza n. 767 del 10/03/1969 (Rv. 339089 - 01)

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE, SULLA COMPETENZA E SULLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339089-01

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE, SULLA COMPETENZA E SULLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*

Le decisioni della Corte costituzionale 22 marzo 1967 n 30, 20 aprile 1968, n 33, e 27 maggio 1968, n 49, le quali hanno dichiarato la illegittimita costituzionale delle norme del tu 26 giugno 1924, n 1058 relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, nonche di quelle sulla Competenza e sulla procedura, proprie del suddetto organo giurisdizionale, non hanno travolto in toto la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa nelle materie devolute alla Competenza in primo grado della gpa; ma hanno soltanto fatto venir meno un grado della giurisdizione medesima in tali materie, sino a quando non sara provveduto altrimenti in Sede legislativa. Conseguentemente le controversie relative alla materia del pubblico impiego dei dipendenti da enti locali - gia rientranti in primo grado nella giurisdizione della gpa - oggi ricevono tutela in unico grado solo davanti al consiglio di stato. (V 2992'68, mass n 335821).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)