diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19623 del 22/12/2003 (Rv. 569133 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Effetti sui rapporti di lavoro in corso - Applicabilità della disciplina contrattuale - Conseguenze - Dimissioni del lavoratore - Revocabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569133-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue, con riferimento agli effetti delle dimissioni del dipendente, che, non essendo compatibile con il nuovo regime del rapporto di lavoro la disciplina delle dimissioni dettata dall'art. 124 t.u. dell'impiego statale e dovendosi applicare i criteri civilistici, la dichiarazione di dimissioni non è revocabile una volta che sia pervenuta a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla comunicazione della accettazione da parte di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)