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Sez. 3, Sentenza n. 2603 del 25/03/1997 (Rv. 503223 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Spettanza al coltivatore diretto del fondo - Condizioni dell'azione ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503223-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto, le situazioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, ossia la coltivazione (quadriennale e poi, per effetto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.817) biennale del fondo, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto, integrano nel loro insieme il fatto giuridico costitutivo del diritto dell'affittuario di essere preferito nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo, conformemente alla loro funzione, che è quella di individuare a quali ulteriori condizioni, rispetto alla sola circostanza della coltivazione di un fondo altrui, risponde all'interesse generale favorire l'accesso dell'affittuario alla proprietà del fondo. Pertanto in ipotesi di esercizio del riscatto da parte dell'affittuario al quale non sia stata notifica la proposta di alienazione, la ricorrenza di ciascuna di tali situazioni (ivi compresa la non alienazione da parte sua di altri terreni nel biennio precedente) deve essere accertata dal giudice indipendentemente da eccezioni della controparte, sicché non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza di uno degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questione non sia stata esaminata nel grado precedente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)