Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 02/02/1995 (Rv. 490238 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille - Prove relative - Onere gravante su chi esercita il diritto di prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce una delle condizioni cui è subordinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratta di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari, anche a mezzo di testimoni o presunzioni. Ne consegue che tale condizione, allorquando non sia provata dal retraente, può ritenersi dimostrata solo se è stata ammessa dal convenuto espressamente o implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione della stessa, e non certo per il semplice ritardo della sua contestazione, specie quando questa, non configurando un'eccezione in senso proprio, bensì una mera deduzione difensiva per la sua afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato nel giudizio, era rilevabile d'ufficio e così rientrava cogentemente nel "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)