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Sez. 3, Sentenza n. 5253 del 10/03/2006 (Rv. 588324 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Requisiti ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Onere della prova - A carico del retraente - Ammissione da parte del convenuto - Modalità - Mero ritardo nella contestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588324-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di prelazione e riscatto agrario, l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto (ivi compresa la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipe) incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; tale onere viene meno nell'ipotesi in cui l'esistenza dei predetti requisiti debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa, e non anche, dunque, in presenza di un mero ritardo nella contestazione, soprattutto se quest'ultima, riguardando un fatto costitutivo del diritto azionato, non si configura sul piano processuale come eccezione in senso proprio, bensì come mera deduzione difensiva, e risulta quindi rilevabile d'ufficio, rientrando entro i confini del "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)