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Sez. 3, Sentenza n. 7244 del 13/06/1992 (Rv. 477711 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Disciplina - Inderogabilità - Violazione - Conseguenze - Vendite a favore del prelazionante decaduto dall'esercizio della prelazione per scadenza dei termini - Nullità - Deduzione da parte degli interessati - Terzi acquirenti in base ad un titolo valido - Inclusione fra questi ultimi.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477711-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Le norme sulla prelazione ed il riscatto agrario, hanno carattere di norme di ordine pubblico, essendo poste a tutela della collettività, al principale fine del corretto funzionamento dell'istituto della prelazione e del raggiungimento degli scopi sociali e di politica agraria ed economica che il legislatore ha inteso perseguire. La violazione di siffatte norme come nel caso di vendita effettuata a favore del prelazionante che sia decaduto dall'esercizio della prelazione per inosservanza dei relativi termini, comporta perciò la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, e tale nullità può essere fatta valere, secondo la regola generale dell'art. 1421 cod. civ. da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tra gli interessati a far valere la nullità sono compresi i terzi che hanno acquistato il diritto al bene in base ad un titolo valido, come ad esempio un preliminare di compravendita, ovvero un verbale di aggiudicazione alla asta pubblica, sottoposti alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)