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Sez. 2, Sentenza n. 3345 del 26/07/1977 (Rv. 386882 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - CARATTERE DANNOSO O PERICOLO DELL'INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386882-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - CARATTERE DANNOSO O PERICOLO DELL'INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Una volta accertata, che due fabbricati sono stati eretti su fondi contigui in violazione delle norme sulle distanze, stabilite dal codice civile, non puo il giudice, con propria valutazione discrezionale, escludere il carattere dannoso o pericoloso delle intercapedini derivatene, in quanto la legge, imponendo l'esatta osservanza di determinate distanze tra i fabbricati, ha stabilito inderogabilmente che soltanto queste soddisfano le esigenze di igiene e di sicurezza degli abitati. (Conf 3809/75, mass n 378023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)