Sez. 5, Sentenza n. 1424 del 10/05/1984 Cc. (dep. 17/05/1984) Rv. 164225 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - APPELLO AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE: INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - PARERE DEL P.M. - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - APPELLO AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE: INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - PARERE DEL P.M. - NECESSITÀ.*
In tema di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria, l'art. 281 cod. proc. pen. (così come disciplinato dalla legge 12 agosto 1982 n. 532), nell'operare un rinvio all'art. 263 ter cod. proc. pen., ha apportato modifiche soltanto ai criteri di individuazione del giudice competente e non alla procedura. Sono pertanto tuttora applicabili le norme vigenti in materia prima della riforma ed in particolare quella attinente alla obbligatoria acquisizione del parere del pubblico ministero. (Conf mass n 158696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)