Sez. L, Sentenza n. 4328 del 09/05/1996 (Rv. 497495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Obbligo di riservatezza da parte del dipendente di istituto di credito - Inclusione - Violazione dell'obbligo pur senza danno conseguente - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro con un istituto di credito, la violazione dell'obbligo di riservatezza comporta inevitabilmente la lesione dell'elemento fiduciario, a prescindere dall'entità e dalla stessa esistenza in concreto del danno conseguente a tale violazione, atteso il valore intrinseco assunto, nell'attività bancaria, dalla segretezza e dalla riservatezza, valore non affidabile all'apprezzamento del singolo dipendente. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento in relazione alla violazione del segreto bancario concernente nominativi di clienti "in sofferenza", violazione attuata mediante la produzione in un giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore, di distinte dei titoli spediti al notaio per il protesto. La S.C., nel confermare sul punto la sentenza, ha ritenuto, in applicazione del principio sopra enunciato, irrilevanti le circostanze che nessun cliente avesse fatto rimostranze e che la conoscenza dei documenti fosse rimasta circoscritta ai soggetti del processo nel quale vennero prodotti, a loro volta tenuti al segreto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)