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Sez. L, Sentenza n. 2560 del 02/03/1993 (Rv. 481191 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Obbligo di fedeltà - In genere | Sottrazione, da parte del dipendente, di documenti aziendali riservati - Violazione dei doveri di lealtà e correttezza - Configurabilità - Uso meramente processuale perseguito dal lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481191-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Obbligo di fedeltà - In genere

La sottrazione, da parte del dipendente, di documenti aziendali riservati costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza impostigli dall'art. 2105 cod. civ., e può quindi integrare gli estremi della giusta causa (o del giustificato motivo) di licenziamento; né rileva in contrario l'intento del lavoratore di fare di detta documentazione un uso meramente processuale, atteso che il contrasto fra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale (con la produzione di quei documenti) di proprie pretese e il diritto del datore di lavoro alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore, ma deve essere valutato in sede giudiziaria, nella quale il datore di lavoro, a fronte dell'eventuale ordine d'ispezione o di esibizione impartito dal giudice, può resistere a tale comando, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)