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Sez. L, Sentenza n. 3156 del 24/05/1985 (Rv. 440849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI DOCUMENTI AZIENDALI RISERVATI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI DOCUMENTI AZIENDALI RISERVATI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Il tentativo di asportazione di documenti aziendali riservati da parte del lavoratore, che pure ne abbia la disponibilità per ragioni inerenti al suo ufficio, allo scopo dichiarato di utilizzarli in un futuro, ed eventuale, giudizio nei confronti del datore di lavoro, costituisce violazione del dovere di fedeltà ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., posto che unico ed esclusivo titolare dei documenti è il datore di lavoro che può opporsi alla loro divulgazione anche in Sede giudiziaria non aderendo all'ordine di esibizione del giudice (salva la valutazione di tale sua condotta a norma degli artt. 116, 118 cod. proc. civ.). (Conf 4229/81, mass n 414903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)