Sez. 3, Sentenza n. 13346 del 19/07/2004 (Rv. 575640 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Notizia offensiva dell'onore e della reputazione di una determinata persona - Responsabilità civile - Esimente del diritto di cronaca - Presupposti - Correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta "continenza") - Accertamento - Esame delle notizie nel contesto complessivo dell'articolo - Necessità - Fattispecie.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate (Nella specie, la S. C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)