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Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 16/05/2007 (Rv. 596456 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio del diritto di cronaca - Requisiti di liceità - Verità oggettiva o putativa della notizia - Necessità - Condizioni formali e sostanziali per evitare la possibile lesività diffamatoria dell'articolo di stampa - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596456-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

L'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate), che non può ritenersi configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva rilevato la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca nel contenuto di un articolo pubblicato su un settimanale relativamente alle indagini penali iniziate tre anni prima da un P.M. nei confronti di un magistrato sulla scorta delle dichiarazioni di un pentito, escludendo, malgrado l'uso di espedienti stilistici volti ad evidenziare la possibile colpevole inerzia dell'inquirente, che potesse desumersi dal complesso dell'articolo un giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultimo e, perciò, una possibile lesività sul piano diffamatorio dell'articolo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)