Sez. L, Sentenza n. 1408 del 18/02/1985 (Rv. 439455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - BRACCIANTI AGRICOLE - DIRITTO ALLE INDENNITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - NUMERO MINIMO DI OLTRE CINQUANTUNO GIORNATE LAVORATIVE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO DI MALATTIA DEI LAVORATORI AGRICOLI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - BRACCIANTI AGRICOLE - DIRITTO ALLE INDENNITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - NUMERO MINIMO DI OLTRE CINQUANTUNO GIORNATE LAVORATIVE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO DI MALATTIA DEI LAVORATORI AGRICOLI - INCLUSIONE.*
Il numero minimo (oltre cinquantuno) di giornate lavorative annue, integrando un presupposto indispensabile per la Costituzione del rapporto assicurativo di malattia dei lavoratori agricoli, è necessario anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole, delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il cui ultimo comma - nel disporre che tali indennità non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa - si riferisce (come fatto palese anche dal richiamo, contenuto nello stesso articolo, alla qualità di lavoratrici assicurate presso l'i.N.A.M.) ai requisiti attinenti ad un rapporto assicurativo già in atto, non già ai presupposti indispensabili per la Costituzione di esso, e intende solo significare che il diritto all'assistenza di maternità sorge appena costituito il rapporto assicurativo, senza che occorra una particolare anzianità di iscrizione. (V 3880/84, mass n 435821; (V 1551/84, mass n 433640; (V 7285/83, mass n 431882; (V 5950/83, mass n 430781).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)