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Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/10/1983 (Rv. 430780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L.LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L.LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971.*

Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni risulta, parzialmente derogato in materia di Assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, dall'art. 4 del d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, che, agli effetti dell'instaurazione del rapporto assicurativo, attribuisce valore costitutivo all'iscrizione dei medesimi negli elenchi o al rilascio del certificato provvisorio, condizionati entrambi, ai sensi dell'art. 3 del d.l.lgt. N. 212 del 1946 citato, dall'avvenuto compimento, per i braccianti agricoli, di oltre cinquantuno giornate lavorative nell'anno. Pertanto, l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - nello stabilire che le indennità in base ad esso spettanti alle lavoratrici madri sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'ente assicuratore presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurative - non dà diritto all'assistenza per maternità a quelle braccianti agricole che, non potendo vantare il compimento dell'anzidetto numero di giornate lavorative nello anno, non hanno titolo all'instaurazione del rapporto assicurativo con l'ente che dovrebbe erogare le relative prestazioni. (V 1852/68, mass nn 333801 e 333800; (Conf 5093/81, mass n 415876).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)