Sez. L, Sentenza n. 133 del 09/01/1979 (Rv. 396194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - MANCANZA O INVALIDITA - INCAPACITA PROCESSUALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - MANCANZA O INVALIDITA - INCAPACITA PROCESSUALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
La Mancanza o la invalidita dell'autorizzazione, da parte dei competenti organi (con le relative, ove previste, approvazioni tutorie), prescritta da norma di legge o da altra norma giuridica, perche il legale rappresentante dell'ente possa stare in giudizio - come nell'ipotesi prevista dall'art 43 e 45 del RD del 1942 n 917 per l'ENPAS - incide sulla capacita processuale (legitimatio ad processum) del detto rappresentante e si risolve nel difetto di un presupposto per la regolare Costituzione del rapporto giuridico processuale e, come tale, deve essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, essendo la relativa questione soggetta soltanto alla preclusione del giudicato che siasi eventualmente formato quando la questione medesima sia stata sollevata e discussa. (V 5284/77, mass n 388948; (V 4716/77, mass n 388323; (V 1103/76, mass n 379771; (V 390/75, mass n 373635; (V 708/73, mass n 362891; (V 1673/71, mass n 352119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)