Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 23/08/1990 (Rv. 469011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MINORE DI ETÀ - SUCCESSIVO CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - APPELLO - NOTIFICAZIONE AL GENITORE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MINORE DI ETÀ - SUCCESSIVO CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - APPELLO - NOTIFICAZIONE AL GENITORE - ESCLUSIONE.*
Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, venga meno, per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado, con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 cod. proc. civ., deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata. (V 6116/84, mass n 437759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)