Sez. 3, Sentenza n. 10111 del 15/10/1997 (Rv. 508920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Minore - Notifica del precetto per l'adempimento dell'obbligo affermato in sentenza, ad istanza del medesimo - Appello della sentenza notificato al difensore degli ex rappresentanti legali - Ignoranza colpevole della cessazione della rappresentanza - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'impugnazione ai difensori dei rappresentanti legali di un minore, se successiva a quella del precetto per l'adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza avvenuta ad istanza personale dell'ex minore, è nulla perché l'ignoranza della cessazione della rappresentanza legale (art. 300 cod. proc. civ.) è colpevole, in quanto desumibile da tale notificazione del precetto in via induttiva anche se nell'atto notificato manchi la menzione del raggiungimento della maggiore età e pertanto l'appello, se la parte vittoriosa non si costituisce, è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)