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Sez. 3, Sentenza n. 3847 del 24/04/1996 (Rv. 497244 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Raggiungimento della maggiore età successivamente alla sentenza di primo grado - Appello proposto nei confronti del genitore - Ammissibilità - Condizioni - Acquisizione della conoscenza di tale evento nel corso del giudizio di appello - Ricorso per cassazione - Nei confronti del genitore - Difetto di legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497244-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La cessazione della rappresentanza legale dei genitori del figlio minorenne in conseguenza del raggiungimento della maggiore età da parte di questi, non comporta l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti dei genitori di persona divenuta maggiorenne dopo la sentenza di primo grado, quando tale evento, del quale l'appellante non risulti essere stato "aliunde" a conoscenza, gli sia stato reso noto dopo la proposizione del gravame, del quale la parte appellata abbia eccepito "l'inammissibilità" in relazione alla sopraindicata circostanza. Peraltro una volta che il raggiungimento della maggiore età sia stato comunicato alla controparte (anche indirettamente attraverso la suddetta eccezione) il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello non può più esser proposto nei confronti dei genitori, ormai privi di legittimazione ad agire per il minore, e tale carenza, attenendo ad una delle condizioni dell'azione, va rilevata in sede di legittimità anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)