Sez. 5, Sentenza n. 2302 del 04/02/2005 (Rv. 580003 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Invito bonario al pagamento - Esclusione - Fattispecie - Avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nell'elenco tassativo degli "atti impugnabili" contenuto nell'art. 19 non è compresi gli inviti bonari al pagamento, in quanto la sfera del privato viene incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo "preannunci" in caso di mancato spontaneo pagamento (nella specie il giudice di merito aveva accertato che l'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani impugnato dal contribuente, recante l'avvertimento che solo in caso d'inottemperanza sarebbe seguita l'iscrizione a ruolo, era un puro e semplice invito amichevole al pagamento del tributo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)