Sez. 5, Sentenza n. 9181 del 09/06/2003 (Rv. 564073 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Azione in via preventiva di accertamento negativo di debito d'imposta - Davanti alle commissioni tributarie - Proponibilità - Esclusione - Decreto ministeriale recante norme sulla determinazione delle tariffe d'estimo degli immobili urbani per l'intero territorio nazionale - Autonoma impugnazione - Preclusione - Disapplicazione ad opera del giudice dell'impugnazione dello specifico atto impositivo adottato dall'amministrazione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - come del resto secondo la nuova disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, non è proponibile davanti alle commissioni tributarie un'azione di accertamento negativo, attinente cioè la non debenza di un determinato tributo, sperimentata in via preventiva, in assenza di un atto impositivo dell'amministrazione, in quanto l'art. 16 del decreto del 1972 - rispetto al quale nulla ha innovato l'art. 19 del D.Lgs. del 1992 - prevede che la tutela del contribuente si attui mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria ovvero avverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate. Ne consegue che va esclusa la proponibilità dell'impugnazione di un atto come il D.M. 27 settembre 1991, recante norme sulla determinazione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del diritto di difesa, trattandosi di un atto a contenuto generale, e perciò disapplicabile, ove ritenuto illegittimo, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione dello specifico atto impositivo eventualmente adottato dall'amministrazione finanziaria nei confronti del singolo contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DM Finanze 17/09/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)