Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 05/08/1997 (Rv. 506432 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Contratto di leasing - Deduzione nell'esercizio di un canone iniziale maggiorato rispetto ai successivi - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di reddito di impresa, anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 67, n. 8, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - che, nel disciplinare autonomamente la locazione finanziaria nell'ambito delle norme sulle imposte sui redditi, non ha innovato, ma ha esplicitato un principio già operante nella precedente disciplina - non è consentito all'imprenditore computare tra i costi dell'esercizio un canone iniziale, relativo ad un contratto di leasing, maggiorato rispetto ai successivi, atteso che - essendo quello di leasing un contratto in cui la periodicità delle prestazioni si correla alla utilizzazione frazionata del bene nei singoli esercizi - la maggiorazione del canone anticipa nel tempo le spese di competenza di esercizi successivi, nei quali i correlativi ricavi sono prodotti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)