Sez. 1, Sentenza n. 13052 del 09/09/2002 (Rv. 557297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di liquidazione degli onorari dell'avvocato per gratuito patrocinio - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost.- Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari dell'avvocato relativi al gratuito patrocinio (che ha carattere decisorio, in quanto incide in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti, e definitivo, essendo espressamente dichiarata non impugnabile) è ammissibile il ricorso a norma dell'art. 111, secondo comma, Cost., per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)