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Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 12/08/1997 (Rv. 506712 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza di liquidazione ex art. 29 della Legge n. 794 del 1942 - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506712-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

L'ordinanza con la quale il tribunale liquida le spese, gli onorari e i diritti all'avvocato a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1992, n. 794 ha carattere decisorio, in quanto incide in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti, e definitivo, essendo espressamente dichiarata non impugnabile. Conseguentemente è ammissibile nei suoi confronti il ricorso a norma dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)